Guestbook Condominio2010
Amministrazione di Condomini e Gestione Beni Immobili
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Si comunica che in data 25/11 u.s. è stato approvato in via definitiva il DDL A.C. 2779 di conversione in legge con modificazione del D.L. 7/10/2020 e l’art. 5bis (disposizioni in materia di assemblea condominiale) che dispone la modifica dell’art. 66 VI co. disp. att. c.c., come appresso: le parole “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti: "dalla maggioranza dei condomini”. La legge di conversione del predetto D.L. entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da quel momento in poi, sarà possibile convocare le assemblee condominiali in modalità di videoconferenza perquisendo il parere favorevole della metà più uno dei condomini, senza quindi più bisogno di ottenerne l’unanimità. |
Amministratore | Mail |
Roma | IT | ITALIA Postato alle ore 22:56:13 di Venerdi 4 Dicembre 2020 |
Ricordo ai condomini amministrati dal nostro studio che in qualsiasi momento si possono rivolgere a noi per attuare un piano di rateizzo per rientrare nella regolaritá condominiale ed uscire dallo stato di morositá , far pace con il condominio. Porgo distinti Saluti Rag. Giovanna Ferrara |
Rag.Giovanna Ferrara | Mail |
Roma | IT | ITALIA Postato alle ore 13:57:14 di Sabato 6 Aprile 2019 |
Nuovo modello CU 2015 anche per il Condominio, anche il CUD va in congedo.
Il nuovo CU 2015 sostituisce il vecchio modello CUD e la certificazione dei compensi degli autonomi coinvolgendo così anche l'amministrazione condominiale.
Osservazioni
Il modello CUD (Certificato Unico Dipendente)cambia radicalmente arricchendosi di nuovi dati e funzioni. Dall'anno corrente cambierà anche il nome, infatti, si chiamera semplicemente CU (Certificazione Unica).
La Agenzia delle Entrate al termine dell'anno trascorso 2014 ha messo a disposizione il nuovo modello CU2015 in bozza. Forse il cambiamento più profondo portato dal CU è che la Certificazione Unica non sostituirà solo il caro vecchio modello CUD ma anche la certificazione dei compensi degli autonomi sino a oggi emessa in forma libera su carta intestata dell'azienda e/o amministrazione condominiale.
Il CU2015 dovrà quindi essere utilizzato dal sostituto d'imposta per certificare i redditi di lavoratori dipendenti e autonomi. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere possibile l'elaborazione della famosa "dichiarazione precompilata" (730 precompilato) voluta dal governo con la legge delega di revisione del sistema tributario 11 marzo 2014 n.23 che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe emettere già dal presente anno andando a semplificare la vita di circa venti milioni di contribuenti.
Ciò che lascia perplessi per molti versi è l'inclusione di professionisti, agenti e rappresentanti di commercio i quali non usufruiscono, poichè titolari di partita Iva, della dichiarazione tramite 730.
Il nuovo modello CU dovrà essere consegnato al contribuente entro il 28 febbraio e trasmesso, per via telematica, all'agenzia delle entrate entro il 7 marzo, scadenza che per il 2015 dovrebbe slittare al 9 poichè il 7 marzo cade di sabato.
Consultando il frontespizio oltre ai classici dati del sostituto e del rappresentante firmatario, la Comunicazione Unica contiene l'indicazione del numero delle certificazioni di lavoro dipendente/assimilato e di lavoro autonomo/provvigioni contenute nel flusso (che potranno essere trasmesse anche separatamente), della presenza o meno del quadro dedicato alla comunicazione telematica oltre ai dati che si riferiscono all'impegno alla trasmissione telematica.
Conclusioni
Nel mondo dell'amministrazione condominiale Il modello CU sostituisce pertanto l'invio della "certificazione dei compensi soggetti a ritenuta d'acconto" che si usava fare annualmente a tutti i fornitori che avevano emesso fatture con ritenuta d'acconto nei confronti del condominio. Pertanto ora in avanti non sarà più trasmessa al fornitore nell'anno successivo alla fatturazione e non oltre il 28 febbraio la Certificazione dei compensi assoggettati a R.A. da parte dell'amministrazione condominiale che trasmetterà all'Agenzia delle Entrate in via telematica.
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Condominio2010 | Mail |
Roma | IT | ITALIA Postato alle ore 15:28:54 di Giovedi 22 Gennaio 2015 |
Buongiorno, gradirei poter inserire all'ordine del giorno della prossima assemblea dello stabile sito in Piazza Maria Nicolai 10 il punto relativo alla redazione di un regolamento condominiale.
Grazie |
Giulio Ranucci | Mail |
Roma | IT | ITALIA Postato alle ore 11:48:2 di Lunedi 28 Ottobre 2013 |
Riforma del Condominio in vigore dal 18 giugno 2013 come cambia il numero dei registri del condominio non più solo quello dei verbali ma bensí un totale di quattro!
Vogliamo riportare art.1130 c.c. co 1 nn. 6 e 7 che meglio fa comprendere quali sono i quattro registri:
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio,i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta,l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie,addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della
nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
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Condominio2010 | Mail |
Roma | IT | ITALIA Postato alle ore 23:4:53 di Giovedi 25 Aprile 2013 |
VECCHIO TESTO
Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
NUOVO TESTO
Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini,ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
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Condominio2010 | Mail |
Roma | IT | ITALIA Postato alle ore 0:24:46 di Martedi 12 Marzo 2013 |
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