guestbook
Pagina 3 di 8 pagine totali
Totale messaggi: 24
Roberto | data: 28/10/2013 | ora: 15.39 | id: 9
Buongiorno, gradirei poter inserire all'ordine del giorno della prossima assemblea dello stabile sito in Piazza Maria Nicolai 10 il punto relativo alla redazione di un regolamento condominiale.
Grazie
Amministratore | data: 10/03/2013 | ora: 23.45 | id: 8
"VECCHIO TESTO"
Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici
solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in
genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il
riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
"NUOVO TESTO"
Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se
non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui
sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti
e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune,
come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e
i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i
sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al
punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini,
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto
disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Amministratore | data: 10/03/2013 | ora: 22.36 | id: 7
La Riforma del Condominio in Vigore da Giugno 2013.